(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24  del
                           24 aprile 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Art. 1 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 65/2014 
  Art. 2 - Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014 
  Art. 3 - Modifiche all'articolo 137 della l.r. 65/2014 
  Art. 4 - Modifiche all'articolo 153 della l.r. 65/2014 
  Art. 5 - Inserimento dell'articolo 153 bis nella l.r. 65/2014 
  Art. 6 - Inserimento dell'articolo 153 ter nella l.r. 65/2014 
  Art. 7 - Inserimento dell'articolo 252 bis nella l.r. 65/2014 
  Art. 8 - Modifiche all'articolo 255 della l.r. 65/2014 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, lettere 1), m), n), o), v),  e  z),  e
l'articolo 69 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137); 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133  (Misure  urgenti
per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,
la  digitalizzazione  del  Paese,  la  semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive), convertito, con modificazioni dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164; 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio  2007,  n.
72 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per  il  governo  del
territorio". Approvazione del piano di indirizzo territoriale "PIT"); 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale 2 luglio 2014, n. 58
(Integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT"  con  valenza
di piano paesaggistico. Adozione ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo  del
territorio"); 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37
(Integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT"  con  valenza
di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19  della
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme  per  il  governo  del
territorio"). 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. E' opportuno far rientrare nelle attivita'  di  edilizia  libera
anche le installazioni stagionali amovibili  da  installare  per  una
durata massima di centottanta giorni, in  base  a  quanto  consentito
alle  regioni  dall'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n.  380  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia); 
  2. E' opportuno specificare che  la  medesima  tipologia  di  opere
rientra tra quelle prive di rilevanza edilizia  per  consentire  alle
strutture descritte nell'articolo 137 della l.r.  65/2014  di  essere
installate senza alcuna comunicazione per i periodi fuori stagione; 
  3.  E'  necessario  effettuare  valutazioni  sulla   compatibilita'
paesaggistica delle attivita' estrattive; 
  4. Per le  valutazioni  sulla  compatibilita'  paesaggistica  delle
attivita' suddette e'  opportuno  istituire  un'apposita  commissione
regionale, composta da membri di elevata professionalita'; 
  5. Gli specifici  casi  nei  quali  la  commissione  e'  tenuta  ad
esprimere le sue valutazioni tecniche sono individuati dal piando  di
indirizzo territoriale (PIT) con valenza di  piano  paesaggistico  di
cui alla del. c.r. 37/2015; 
  6. E' opportuno precisare  che  la  commissione  regionale  per  la
valutazione  della  compatibilita'  paesaggistica   delle   attivita'
estrattive svolge le sue valutazioni tecniche nei casi in cui non sia
previsto,  per  lo  svolgimento  delle   attivita'   estrattive,   il
preventivo rilascio delle autoriz  zazioni  paesaggistiche  ai  sensi
dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004; 
  7. E' opportuno precisare che i componenti della commissione per il
paesaggio di cui all'articolo 153  della  l.r.  65/2014  non  possono
svolgere attivita' professionale che concerna pratiche da  sottoporre
all'esame dell'ente o degli enti presso i quali la commissione stessa
e' costituita. E' opportuno inoltre precisare che i professionisti di
cui al comma 6, lettera b),  dell'articolo  153  della  l.r.  65/2014
siano o siano stati iscritti agli albi professionali; 
 
                      Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'articolo 15 della l.r. 65/2014 
 
  1. Dopo il comma  1  dell'articolo  15  della  legge  regionale  10
novembre 2014. n. 65 (Norme per  il  governo  del  territorio),  sono
inseriti i seguenti: 
  "1 bis. Nell'ambito delle attivita' di monitoraggio di cui al comma
1, una specifica verifica e'  svolta  con  riferimento  agli  effetti
economici ed occupazionali delle prescrizioni del piano paesaggistico
sulle  attivita'  estrattive  esercitate  nelle  Alpi   apuane,   con
particolare riferimento alle escavazioni svolte oltre i 1.200 metri. 
  1  ter.  Il  monitoraggio  concerne  inoltre  gli   effetti   delle
prescrizioni del piano paesaggistico regionale di cui all'articolo 58
sulle  attivita'  agricole  e  sulle  attivita'   turistico-balneari;
vivaistiche e florovivaistiche sulle attivita' di itticoltura. 
  1 quater. Il monitoraggio di cui ai commi 1 bis e 1 ter, in sede di
prima attuazione, e' svolto dopo tre mesi dall'entrata in vigore  dei
medesimi commi e, succes sivamente, con cadenza annuale.".